Art. 6.
(Divieto di accesso).

      1. Nei confronti di coloro che risultano condannati con sentenza definitiva, per uno dei delitti puniti ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore può stabilire il divieto di accesso alle discoteche e alle sale da ballo.
      2. Il divieto di cui al comma 1 ha effetto dalla notifica all'interessato e non può avere durata superiore a un anno.
      3. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.